STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“FRATERNITA MISERICORDIA SANTA MARIA DI OGNINA”
(modifiche art.1-3-4-10-13-16-24 del 14/06/1996)
CAPO I
CARATTERE E FINI DELLA FRATERNITA
Art.1- E’ costituita, con sede in Catania, l’Associazione con denominazione di:
“ FRATERNITA DI MISERICORDIA SANTA MARIA DI OGNINA”
E’ sodalizio di volontariato per lo svolgimento, da parte degli iscritti, di opere di umana fraternità in ogni settore di intervento e di soccorso, compreso la donazione del sangue e degli organi, nella ispirazione cristiana fondata sull’Evangelo e sull’insegnamento caritativo della chiesa.
L’attività della Fraternita di Misericordia, si fonda sull’opera determinante e prevalente dei Volontari, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto per fine di solidarietà.
Art.2- L’associazione ha durata illimitata.
Art.3- La Fraternità è costituita, agli effetti giuridici, come Associazione di confratelli secondo gli articoli 18 e 38 (comma 3°) della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’articolo 12 del vigente Codice Civile. Come tale si fonda sul rispetto dei principi sanciti delle normative nazionali e regionali in materia di volontariato.
Art.4- Scopo della Fraternità è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue e di organi, di intervento per iniziative benefiche e pubbliche calamità – sia in sede locale sia in sede nazionale – anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e dei Gruppi donatori di sangue Fratres, della quale la Fraternità fa parte ai sensi del successivo articolo 6.
La Fraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza. La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dalla Fraternita è di competenza del Consiglio Direttivo, secondo le circostanze e la possibilità della Fraternita.
In particolare la Fraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative:
a) assistenza ai sinistrati, a malati, a minorati, portatori di handicap a carcerati, ad anziani, a fanciulli, e a tutti coloro che ne hanno di bisogno;
b) trasporto dei malati e dei feriti a mezzo di ambulanza;
c) pronto soccorso a persone infortunate;
d) prestazione di assistenza notturna agli infermi, mute di letti e corresponsione di medicine o di aiuti; donazioni di sangue e di organi; interventi in casi di calamità locali e nazionali ai sensi del successivo art. 19.
La Fraternita provvede alla attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.
Art.5- La Fraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo e dovrà avere ispirazione cristiana.
Art.6- La Fraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres, avente sede in Firenze, Piazza San Giovanni 1, e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.
Il Presidente della Fraternita rappresenta la Fraternita stessa nella Confederazione Nazionale e nelle relative Assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.
Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie Italiane rappresentate della stessa Confederazione, nonché l’impiego di mobilitazione caritative in caso di calamità generali.
Art.7–Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d’Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M (Fraternitas/Misericordiae) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.
Art. 8- La divisa dei Fratelli e delle Sorelle è costituita da una veste bianca di tipo infermieristico, munita sul petto dello stemma della Fraternita.
Art.9- La Fraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle renditi patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o dei benefattori, dei contributi di organi ed enti privati o pubblici, dallo esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità, nonché da altra forma i entrata, che non sia destinata all’aumento del patrimonio.
Art.10-Tutte le opere della Fraternita Misericordia son gratuiti.La Fraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi di pronto soccorso a mezzo autoambulanza una eventuale oblazione a copertura delle spese vive del servizio. L’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa. La qualità di socio della Fraternita rende incompatibile qualsiasi forma di rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione stessa.
Art.11-IL volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli in ogni loro prestazione di attività.
E’ severamente proibita per i fratelli l’accettazione di qualsiasi forma di compenso.
Il fratello e la sorella di Misericordia ricevono dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l’espressione del tradizionale motto:
“ Dio Ti Renda Merito”.
Art.12-A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
CAPO I I
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA
E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Art.13-Tutti gli iscritti al sodalizio – a qualunque categoria appartengono – sono chiamati col nome tradizionale di “ Fratelli e sorelle” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Fraternita.
Essi si distinguono in due categorie:
a) fratelli e sorelle aspiranti;
b) fratelli e sorelle effettivi;
c) fratelli e sorelle sostenitori;
L’iscrizione avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo, munita della firma di due fratelli effettivi iscritti.
Art.14-La qualità di socio si perde per decesso, per dimissione, per decadenza, o per esclusione (articolo 22).
Art.15-A richiesta dei famigliari, anche se non iscritti, la Fraternita può fare opera di suffragio, con le particolari forme stabilite dalla Fraternita stessa, nei confronti dei defunti di ambo i sessi.
Art.16-Per essere iscritti alla Fraternita come fratelli o sorelle ordinari occorre essere di sani principi e di condotta Cristiana. In casi particolari potrà essere ammessa come socio la persona che, pur appartenendo alla religione cattolica, aderisce alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di fare attestazione nell’esercizio delle opere caritative della Fraternita.
I fratelli e le sorelle aspiranti dopo un anno dalla loro iscrizione potranno essere ammessi alla categoria dei fratelli o sorelle effettivi su delibera che verrà adottata dal Consiglio Direttivo.
I fratelli e le sorelle effettivi costituiscono il corpo funzionale della Fraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto dio elezione attiva e passiva.
Art.17-Per essere iscritti alla Fraternita come fratelli o sorelle sostenitori è necessario essere di corretta vita morale e fare adesione alla ispirazione cristiana e umanitaria della Fraternita.
I fratelli e sorelle sostenitori sono quelli che, partecipando spiritualmente alle idealità caritative e cristiane della Fraternita, si impegnano a sostenere moralmente e materialmente le opere e i servizi anche con la loro quota contributiva.
Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura del sodalizio ed hanno diritto di partecipare alle solennità e alle iniziative generali della Fraternita nonché alla “Assemblea della Carità” di cui all’art. 38 del presente statuto, alle quali manifestazioni dovranno essere invitati.
Art.18-E ’costituito presso la Fraternita il Gruppo Donatori di sangue Fratres. Esso fa parte della Consociazione Nazionale Fratres delle Misericordie d’Italia presso la Confederazione Nazionale, della quale Consociazione accetta lo statuto generale, gli indirizzi, la disciplina ed è sezione specifica soggetta alle speciali disposizioni della legge sulle associazioni dei donatori.
Possono far parte del Gruppo anche persone non iscritte alla Fraternita, le quali abbiano tutti i requisiti di cui all’art. 17 del presente statuto.
Il Gruppo può nominare un proprio Consiglio Direttivo e, in caso di autonoma gestione amministrativa, i necessari Organi di Controllo. In tal caso il Consiglio Direttivo Fratres farà parte, come componente di diritto, un membro del Consiglio Direttivo della Fraternita, da quest’ultimo delegato.
Qualora la Fraternita voglia assumersi l’onere finanziario del Gruppo Fratres e la sua gestione, il Gruppo si avvarrà degli organi direttivi e dello statuto della Fraternita. In tal caso il Consiglio Direttivo della Fraternita nominerà tra i soci, anche membri del Consiglio stesso, uno o due responsabili (o capigruppo) del Gruppo Fratres, i quali agiranno ai sensi e con le modalità previste dal successivo art. 19. Il Consiglio Direttivo della Fraternita stabilirà quale dei due responsabili del Gruppo dovrà far parte di diritto del Consiglio stesso, qualora nessuno di essi responsabili ne sia già membro.
Per quanto non previsto nel presente statuto e per l’esatta applicazione dello stesso, il Consiglio Direttivo della Fraternita provvederà a redigere apposito regolamento interno per la individuazione, organizzazione e disciplina di tette le specifiche attività attinenti al Gruppo Fratres.
Art.19-In seno alla Fraternita, mediante delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’assemblea, potranno essere istituiti dei gruppi operativi, che si occuperanno della donazione di organi o di attività caritative speciale, culturale, ricreative o sportive.
Inoltre può essere costituito, (ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Fraternita lo consentano) il “Gruppo Servizi Emergenza” (O.S.E.) per i fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionali. Il Gruppo farà parte dell’Organizzazione Servizi Emergenza (O.S.E.) costituita presso la Confederazione Nazionale di cui sarà sezione locale.
Il Consiglio Direttivo nominerà uno o due soci responsabile di dirigere le attività di ogni gruppo, i quali relazioneranno, dell’attività svolta dal gruppo, al Consiglio periodicamente e comunque non oltre i tre mesi. Per il “Gruppo Servizi Emergenza” il Consiglio stabilirà pure quale dei due responsabile rappresenterà il gruppo stesso nella Organizzazione costituita presso la Confederazione Nazionale.
CAPO I I I
DIRITTI, DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
Art.20-Tutti gli iscritti debbono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanati dagli organi della Fraternita e, sul piano generale della Confederazione Nazionale;
b) Tenere condotta morale e civile irreprensibile;
c) Se fratelli o sorelle ordinari o iscritti a speciali gruppi operativi, disimpegnare diligentemente i servizi con spirito di umana e cristiana carità.
Gli iscritti inoltre hanno il diritto di:
a) collaborare alle iniziative della Fraternita e presenziare alle riunioni;
b) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.
Art.21-Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti, previa contestazione scritta dell’addebito con invio a presentare entro quindici giorni al Consiglio Direttivo le loro deduzioni:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
c) decadenza:
d) esclusione.
Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) l’interessato potrà ricorre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che decide in via definitiva sentiti il reclamante ed il Presidente.
I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del Consiglio Direttivo, quelli alle lettere c) e d) sono di competenza dell’assemblea.
Art.22-La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, decadenza o esclusione.
A) La qualità di socio si perde per decadenza:
a) ove nell’iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali per l’appartenenza alla Fraternita, oppure ove l’iscritto tenga una condotta incompatibile con i principi spirituali e morali cui la Fraternita si ispira;
b) qualora l’iscritto, nonostante il richiamo, persiste nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale sia materiale verso la Fraternita.
Il provvedimento, preso ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21, potrà essere revocato
dall’Assemblea stessa ove siano venute a cessare le cause che lo determinarono, previa nuova domanda da presentarsi dall’interessato al Consiglio Direttivo, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in antecedenza.
B) La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Fraternita.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivamente dal Consiglio Direttivo alla Assemblea su parere conforme del Collegio dei Probiviri.
Dalla proposta di decadenza di esclusione e dei relativi motivi il Consiglio Direttivo dà comunicazione raccomandata allo iscritto, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni, che saranno rese note all’assemblea assieme alle deduzioni del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
CAPO I V
ORGANI DELLA FRATERNITA
Art.23-Sono organi della Fraternita.
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Collegio dei Probiviri;
c) il Collegio dei Sindaci Revisori;
d) l’Assembla.
Art.24-Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni ed i fratelli o sorelle sono
rielegibbili.
Ove in un organo sociale si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandato alla sua nomina.
I nuovi membri inseriti in sostituzione di quelli mancanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
I componenti degli organi della Fraternita che per tre riunioni conseguitivi risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.
L’attività del volontariato essendo priva di fini di lucro è governata dalla democraticità della struttura, dell’attività e della gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità della prestazione fornita dagli aderenti.
Il personale dipendente, in quanto non socio, non ha diritto di far parte dell’elettorato sia passivo e attivo.
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