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Misericordia Santa Maria di Ognina Catania
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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“FRATERNITA MISERICORDIA SANTA MARIA DI OGNINA”

(modifiche art.1-3-4-10-13-16-24 del 14/06/1996)

CAPO I

 

CARATTERE E FINI DELLA FRATERNITA

 

Art.1- E’ costituita, con sede in Catania, l’Associazione con denominazione di:

“ FRATERNITA DI MISERICORDIA SANTA MARIA DI OGNINA

   E’ sodalizio di volontariato per lo svolgimento, da parte degli iscritti, di opere di umana fraternità in ogni settore di intervento e di soccorso, compreso la donazione del sangue e degli organi, nella ispirazione cristiana fondata sull’Evangelo e sull’insegnamento caritativo della chiesa.

 L’attività della Fraternita di Misericordia, si fonda sull’opera determinante e prevalente dei Volontari, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto per fine di solidarietà.

Art.2- L’associazione ha durata illimitata.

Art.3- La Fraternità è costituita, agli effetti giuridici, come Associazione di confratelli secondo gli articoli 18 e 38 (comma 3°) della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’articolo 12 del vigente Codice Civile. Come tale si fonda sul rispetto dei principi sanciti delle normative nazionali e regionali in materia di volontariato.                                                                

Art.4- Scopo della Fraternità è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue e di organi, di intervento per iniziative benefiche e pubbliche calamità – sia in sede locale sia in sede nazionale – anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e dei Gruppi donatori di sangue Fratres, della quale la Fraternità fa parte ai sensi del successivo articolo 6.

            La Fraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza. La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dalla Fraternita è di competenza del Consiglio Direttivo, secondo le circostanze e la possibilità della Fraternita.

            In particolare la Fraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative:

a)      assistenza ai sinistrati, a malati, a minorati, portatori di handicap a carcerati, ad anziani, a fanciulli, e a tutti coloro che ne hanno di bisogno;

b)      trasporto dei malati e dei feriti a mezzo di ambulanza;

c)      pronto soccorso a persone infortunate;

d)      prestazione di assistenza notturna agli infermi, mute di letti e corresponsione di medicine o di aiuti; donazioni di sangue e di organi; interventi in casi di calamità locali e nazionali ai sensi del successivo art. 19.

La Fraternita provvede alla attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.

Art.5- La Fraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo e dovrà avere ispirazione cristiana.

Art.6- La Fraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres, avente sede in Firenze, Piazza San Giovanni 1, e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

            Il Presidente della Fraternita rappresenta la Fraternita stessa nella Confederazione Nazionale e nelle relative Assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

            Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie Italiane rappresentate della stessa Confederazione, nonché l’impiego di mobilitazione caritative in caso di calamità generali.

Art.7–Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d’Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M (Fraternitas/Misericordiae) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

Art. 8- La divisa dei Fratelli e delle Sorelle è costituita da una veste bianca di tipo infermieristico, munita sul petto dello stemma della Fraternita.

Art.9- La Fraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle renditi patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o dei benefattori, dei contributi di organi ed enti privati o pubblici, dallo esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità, nonché da altra forma i entrata, che non sia destinata all’aumento del patrimonio.

Art.10-Tutte le opere della Fraternita Misericordia son gratuiti.La Fraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi di pronto soccorso a mezzo autoambulanza una eventuale oblazione a copertura delle spese vive del servizio. L’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa. La qualità di socio della Fraternita rende incompatibile qualsiasi forma di rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione stessa.

Art.11-IL volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli in ogni loro prestazione di attività.

            E’ severamente proibita per i fratelli l’accettazione di qualsiasi forma di compenso.

            Il fratello e la sorella di Misericordia ricevono dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l’espressione del tradizionale motto:

            “ Dio Ti Renda Merito”.

Art.12-A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

 

CAPO I I

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA

E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art.13-Tutti gli iscritti al sodalizio – a qualunque categoria appartengono – sono chiamati col nome tradizionale di “ Fratelli e sorelle” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Fraternita.

            Essi si distinguono in due categorie:

a)      fratelli e sorelle aspiranti;

b)      fratelli e sorelle effettivi;

c)      fratelli e sorelle sostenitori;

L’iscrizione avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo, munita della firma di due fratelli effettivi iscritti.

Art.14-La qualità di socio si perde per decesso, per dimissione, per decadenza, o per esclusione (articolo 22).

Art.15-A richiesta dei famigliari, anche se non iscritti, la Fraternita può fare opera di suffragio, con le particolari forme stabilite dalla Fraternita stessa, nei confronti dei defunti di ambo i sessi.

Art.16-Per essere iscritti alla Fraternita come fratelli o sorelle ordinari occorre essere di sani principi e di condotta Cristiana. In casi particolari potrà essere ammessa come socio la persona che, pur appartenendo alla religione cattolica, aderisce alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di fare attestazione nell’esercizio delle opere caritative della Fraternita.

I fratelli e le sorelle aspiranti dopo un anno dalla loro iscrizione potranno essere ammessi alla categoria dei fratelli o sorelle effettivi su delibera che verrà adottata dal Consiglio Direttivo.

I fratelli e le sorelle effettivi costituiscono il corpo funzionale della Fraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto dio elezione attiva e passiva.

Art.17-Per essere iscritti alla Fraternita come fratelli o sorelle sostenitori è necessario essere di corretta vita morale e fare adesione alla ispirazione cristiana e umanitaria della Fraternita.

I fratelli e sorelle sostenitori sono quelli che, partecipando spiritualmente alle idealità caritative e cristiane della Fraternita, si impegnano a sostenere moralmente e materialmente le opere e i servizi anche con la loro quota contributiva.

Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura del sodalizio ed hanno diritto di partecipare alle solennità e alle iniziative generali della Fraternita nonché alla “Assemblea della Carità” di cui all’art. 38 del presente statuto, alle quali manifestazioni dovranno essere invitati.

Art.18-E ’costituito presso la Fraternita il Gruppo Donatori di sangue Fratres. Esso fa parte della Consociazione Nazionale Fratres delle Misericordie d’Italia presso la Confederazione Nazionale, della quale Consociazione accetta lo statuto generale, gli indirizzi, la disciplina ed è sezione specifica soggetta alle speciali disposizioni della legge sulle associazioni dei donatori.

Possono far parte del Gruppo anche persone non iscritte alla Fraternita, le quali abbiano tutti i requisiti di cui all’art. 17 del presente statuto.

Il Gruppo può nominare un proprio Consiglio Direttivo e, in caso di autonoma gestione amministrativa, i necessari Organi di Controllo. In tal caso il Consiglio Direttivo Fratres farà parte, come componente di diritto, un membro del Consiglio Direttivo della Fraternita, da quest’ultimo delegato.

Qualora la Fraternita voglia assumersi l’onere finanziario del Gruppo Fratres e la sua gestione, il Gruppo si avvarrà degli organi direttivi e dello statuto della Fraternita. In tal caso il Consiglio Direttivo della Fraternita nominerà tra i soci, anche membri del Consiglio stesso, uno o due responsabili (o capigruppo) del Gruppo Fratres, i quali agiranno ai sensi e con le modalità previste dal successivo art. 19. Il Consiglio Direttivo della Fraternita stabilirà quale dei due responsabili del Gruppo dovrà far parte di diritto del Consiglio stesso, qualora nessuno di essi responsabili ne sia già membro.

Per quanto non previsto nel presente statuto e per l’esatta applicazione dello stesso, il Consiglio Direttivo della Fraternita provvederà a redigere apposito regolamento interno per la individuazione, organizzazione e disciplina di tette le specifiche attività attinenti al Gruppo Fratres.

Art.19-In seno alla Fraternita, mediante delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’assemblea, potranno essere istituiti dei gruppi operativi, che si occuperanno della donazione di organi o di attività caritative speciale, culturale, ricreative o sportive.

            Inoltre può essere costituito, (ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Fraternita lo consentano) il “Gruppo Servizi Emergenza” (O.S.E.) per i fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionali. Il Gruppo farà parte dell’Organizzazione Servizi Emergenza (O.S.E.) costituita presso la Confederazione Nazionale di cui sarà sezione locale.

            Il Consiglio Direttivo nominerà uno o due soci responsabile di dirigere le attività di ogni gruppo, i quali relazioneranno, dell’attività svolta dal gruppo, al Consiglio periodicamente e comunque non oltre i tre mesi. Per il “Gruppo Servizi Emergenza” il Consiglio stabilirà pure quale dei due responsabile rappresenterà il gruppo stesso nella Organizzazione costituita presso la Confederazione Nazionale.

CAPO I I I

DIRITTI, DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art.20-Tutti gli iscritti debbono:

a)      osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanati dagli organi della Fraternita e, sul piano generale della Confederazione Nazionale;

b)      Tenere condotta morale e civile irreprensibile;

c)      Se fratelli o sorelle ordinari o iscritti a speciali gruppi operativi, disimpegnare diligentemente i servizi con spirito di umana e cristiana carità.

Gli iscritti inoltre hanno il diritto di:

a)      collaborare alle iniziative della Fraternita e presenziare alle riunioni;

b)      partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

Art.21-Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti, previa contestazione scritta dell’addebito con invio a presentare entro quindici giorni  al Consiglio Direttivo le loro deduzioni:

a)      ammonizione;

b)      sospensione a tempo determinato o indeterminato;

c)      decadenza:

d)      esclusione.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) l’interessato potrà ricorre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che decide in via definitiva sentiti il reclamante ed il Presidente.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del Consiglio Direttivo, quelli alle lettere c) e d) sono di competenza dell’assemblea.

Art.22-La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, decadenza o esclusione.

            A) La qualità di socio si perde per decadenza:

a)      ove nell’iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali per l’appartenenza alla Fraternita, oppure ove l’iscritto tenga una condotta incompatibile con i principi spirituali e morali cui la Fraternita si ispira;

b)      qualora l’iscritto, nonostante il richiamo, persiste nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale sia materiale verso la Fraternita.

Il provvedimento, preso ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21, potrà essere revocato

            dall’Assemblea stessa ove siano venute a cessare le cause che lo determinarono, previa nuova domanda da presentarsi dall’interessato al Consiglio Direttivo, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in antecedenza.

            B) La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Fraternita.

            I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivamente dal Consiglio Direttivo alla Assemblea su parere conforme del Collegio dei Probiviri.

            Dalla proposta di decadenza di esclusione e dei relativi motivi il Consiglio Direttivo dà comunicazione raccomandata allo iscritto, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni, che saranno rese note all’assemblea assieme alle deduzioni del Consiglio Direttivo.

            L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.

CAPO I V

ORGANI DELLA FRATERNITA

Art.23-Sono organi della Fraternita.

a)      il Consiglio Direttivo;

b)      il Collegio dei Probiviri;

c)      il Collegio dei Sindaci Revisori;

d)      l’Assembla.

Art.24-Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni ed i fratelli o sorelle sono

            rielegibbili.

Ove in un organo sociale si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti in sostituzione di quelli mancanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti degli organi della Fraternita che per tre riunioni  conseguitivi risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

L’attività del volontariato essendo priva di fini di lucro è governata dalla democraticità della struttura, dell’attività e della gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità della prestazione fornita dagli aderenti.

Il personale dipendente, in quanto non socio, non ha diritto di far parte dell’elettorato sia passivo e attivo.

A) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.25-IL Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e potrà compiere

tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che rientrano nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelle che le disposizioni di legge riservano all’Assemblea; in particolare:

a) provvedere all’amministrazione della Fraternita, ivi compresi l’acquisto e la vendita di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;

b) provvedere alle nomine previste dal presente statuto e ad ogni nomina eventualmente occorrente;

c) delibera i regolamenti e le norme speciali;

d) assume e licenzia il personale impiegatizio o salariato;

e) provvede all’immissione dei fratelli e all’assegnazione delle relative categorie:

f) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

h) delibera le operazioni finanziarie e tecniche di intereresse della istituzione non riservate alle competenze dell’Assemblea;

i) delibera sulle lite e nomina i rispettivi patroni;

l) prende provvedimenti d’urgenza i  materia di straordinaria amministrazione che appariscano necessari nell’interesse del sodalizio  salvo la ratifica da parte dell’Assemblea alla prima riunione.

Art.26-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di undici membri, eletti dall’Assemblea

            Nel suo seno; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

            Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo i parenti ed

            affini in linea retta ad i fratelli; non sono inoltre eleggibili gli stipendiati ed i salariati

            della Fraternita. 

            Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

a)      il Presidente;

b)      il Vice-Presidente;

c)      il Consigliere Segretario;

d)      il Consigliere Tesoriere;

e)      il Consigliere Cerimoniere.

Partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo con voto consultivo l’Assistente Spirituale, il responsabile del Gruppo Donatori di sangue Fratres ed i responsabili dei gruppi eventualmente istituiti ai sensi del precedente art. 19.

Art.27-Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni due mesi nonché ogni

            qualvolta il Presidente per ragioni particolare lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta

domanda al Presidente stesso da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Probiviri o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o dalla Presidenza della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.

L’invito all’adunanza è comunicato, anche verbalmente, dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri che non intervengono a tre adunanze senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Consiglio Direttivo.

Art.28-IL Presidente è il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma. In particolare:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le adunanze del Consiglio Direttivo;

c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;

d) firma la corrispondenza e, in unione con il Segretario, le carte e i registri sociali.

Per i mandati di entrata ed uscita si osservano le disposizione di cui all’art. 31, comma 2°;

e) cura, congiuntamente al Segretario ed al Tesoriere, la compilazione e la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;

f) provvede alla compilazione dell’inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché dei documenti storicamente interessanti della Fraternita. Di tale inventari sarà inviata copia autenticata dal Presidente alla Confederazione Nazionale ed alla Sovrintendenza alle Belle Arti. Di tale cose il Presidente cura la personale vigilanza e custodia;

g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione verso la Fraternita;

h) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art.29-Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente; se questo è assente o impedito lo supplisce

            nelle funzioni.

Art.30-Il Consigliere Segretario redige i verbali; è consegnatario delle carte e dell’archivio della

            Fraternita; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali; coadiuva il Presidente nella tenuta degli inventari di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 28; coadiuva il Consigliere Tesoriere nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

            Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice-Segretario, scegliendolo tra i soci, che collabori con il Segretario nei relativi compiti.

Art.31-Il Consigliere Tesoriere cura il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa; inoltre; collabora con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita e dei gruppi operativi firmando i relativi documenti; con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili nonché redice i bilanci in unione al Consiglio Direttivo.

            I mandati di entrata ed uscita non sono validi né costituiscono titolo di scarico se non portano la firma del Presidente, del Segretario e del Tesoriere stesso.

Art.32-IL consigliere Cerimoniere, nell’ambito delle direttive prese dal Consiglio Direttivo, cura i rapporti con le altre Organizzazioni e con la stampa; promuove inoltre la partecipazione a manifestazioni ed attività socio-culturali.

            B) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Art.33-Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i fratelli e sorelle ordinari più benemeriti per servizi prestati o per attaccamento alla Fraternita.

            Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

            I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

            Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisione di sua competenza.

            I membri del Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Consiglio Direttivo ed hanno voto consultivo.

            Spetta al Collegio:

a) vigilare sull’esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte  degli organi della Fraternita;

b) interpretare in caso di divergenza le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere  della Confederazione Nazionale;

c) decidere in via definitiva sui ricorsi presentati da soci contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo nei loro confronti;

            d) sostituire l’opera del Consiglio Direttivo, quanto questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni, che dovranno avvenire entro tre mesi.

            C) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art.34-Il Collegio dei Sindaci Revisori cura il controllo dell’amministrazione della Fraternita, controfirmando tutti i documenti contabili.

            E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea preferibilmente tra i soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

            Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

            Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio.

            D) L’ASSEMBLEA

Art.35-L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio e vi partecipano i fratelli e le sorelle della categoria dei soci ordinari.

            Essa delibera: sul bilancio consuntivo e preventivo, sul resoconto morale e finanziario, sugli indirizzi e direttivi generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, e quello dei Sindaci Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sui contratti che la Fraternita deve stipulare, ad eccezione di quelli da deliberarsi dal Consiglio Direttivo, sull’ammontare delle quote sociali e sulle modalità di versamento e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

            Nell’Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare non più di tre altri soci.

            Per quanto riguarda la elezione di soci a componenti di organi sociali, vengono eletti i soci che riportano il maggior numeri di voti; a parità di voti è eletto il socio avente maggior anzianità di iscrizione alla Fraternita; in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.

Art.36-L’Assemblea deve essere convocata, oltre che quanto il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, anche;

a) quanto ne ha fatta richiesta dal Presidente;

b) quanto ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Fraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale:

c) quanto almeno un decimo dei soci ordinari ne faccia domanda scritta e motivata al

Consiglio Direttivo;

d) quanto il Collegio dei Sindaci Revisori, per gravi e motivate ragioni, ne fa richiesta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la richiesta.

Art.37-La convocazione dell’Assemblea avviene a mezzo avviso personale da comunicarsi alla residenza

            Dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

            L’assemblea deve essere convocata in Catania, anche fuori della sede sociale.

            In casi di particolare urgenza l’Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto

nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno

nonché il giorno, l’ora e il luogo della riunione.

             L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza l’Assemblea elegge il suo Presidente.

            Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea.

            Le assemblee sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21

            del codice civile.

            Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano o per scrutinio segreto, secondo

            scelta fatta di volta in volta dall’Assemblea.

            Nelle delibere concernenti o il resoconto morale e finanziario presentati dal Consiglio Direttivo, i

            membri di questo e del Collegio Sindacale non hanno diritto al voto.

            I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario di essa e sono

            inseriti nell’apposito registro.

Art.38-Ogni anno il Consiglio Direttivo indice la Giornata della Misericordia e convoca possibilmente

nello stesso giorno l’Assemblea della Carità.

L’invito di partecipazione alla Assemblea della Carità è trasmesso dal Presidente a tutti gli iscritti alla Fraternita (soci ordinari e soci sostenitori) nonché alla Confederazione Nazionale.

L’invito può essere esteso agli amici o simpatizzanti del sodalizio nonché alle autorità e personalità locali.

In tale assemblea il Consiglio Direttivo presenta il bilancio della Carità mediante pubblico resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte della Fraternita e dei Gruppi Specializzati nell’anno precedente.

Nell’Assemblea verranno esaminati e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l’anno successivo.

L’Assemblea della Carità non è un organo deliberante.

CAPO V

L’ASSISTENTE SPIRITUALE – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.39-L’Assistente Spirituale è nominato dall’Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio Direttivo.

Rappresenta l’autorità religiosa in seno alla Fraternita per le materie spirituale, religiose e di culto; cura l’osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione morale e spirituale dei fratelli; tiene la direzione delle funzione sagre e delle feste religiose.Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso della Fraternita, per essere esecutivo, dovranno portare il nulla osta dell’Assistente Spirituale.

Il Consiglio Direttivo, in accordo con l’Assistente Spirituale, ne potrà nominare un altro per ognuno dei gruppi di cui ai precedenti art.li 18 e 19.

Art.40-La proposta di riforma dello statuto è presentata al Consiglio Direttivo mediante mozione sottoscritta da un numeri di soci ordinari non inferiore ad un terzo di essi soci ordinari iscritti alla Fraternita.

La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio de Probiviri per il parere.

Dopo l’esame della proposta di cui al primo comma ed il parere scritto di cui al secondo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo convoca, ai sensi dell’art. 35 del presente statuto, l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà presenziare all’Assemblea per esporre il parere della Confederazione; a meno che questa non abbia preferito limitarsi ad inviare un parere per iscritto.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti dei presenti, i seguenti articoli: art. 4 (comma primo e secondo) – art. 5 – art. 6 art. 11 (comma primo) – art.12 – art. 39- art. 41 – art. 43; i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia di una Fraternita di Misericordia e le garanzie della essenzialità della sua vita associativa.

Art.41-L’Assemblea redige, a completamento delle norme del presente statuto e sentita la Confederazione Nazionale, il regolamento generale, in cui articoli potranno essere riformati dall’Assemblea a normale maggioranza dei presenti; l’ordine del giorno di tale adunanza deve espressamente far menzione degli articoli del regolamento di cui si propone la modifica.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì a redigere un Regolamento organico per la determinazione della pinta, dei doveri, dei diritti e delle mansione del personale.

Art.42-L’esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi della fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo del successivo esercizio.

CAPO VI

GESTIONE STRAODINARIA – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE –

DISPOSIZIONI FINALI

Art.43-In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta il Presidente della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da un gruppo di fratelli o sorelle effettivi o da qualunque interessato. 

            La Confederazione, accertate le condizione anormalità e dimostratesi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario straordinario, che provvede alla provvisorie amministrazione della Fraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

            Ove tale ripresa risulti impossibile e la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all’autorità governativa ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, del codice civile, nonché al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art.41-La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del sua funzionamento, né finché rimanga un numero di fratelli ordinari in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

            La delibera di scioglimento è presa da un’assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo dal Consiglio Direttivo o dal ( Commissario Straordinario di cui all’art. precedente).

            Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

            Ove l’Assemblea deliberi lo scioglimento nomina un liquidatore, possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari della Fraternita e dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

            In caso di mancata nomina da parte dell’Assemblea, il liquidatore viene nominato dal Presidente del Tribunale civile ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

            I beni della Fraternita, residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione, sono ceduti gratuitamente dal liquidatore alla Confederazione Nazionale.

            La Confederazione provvederà a quanto necessario per cercare di ricostruire una nuova Fraternita ed in caso che ciò non fosse possibile destinerà i beni esclusivamente per scopi caritativi analoghi ai fini della disciolta Fraternita.

Art.45-Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme del codice civile, integrante, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione.



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